Asseverazioni e perizie informatiche

In costante crescita per la loro la necessità e utilità, le asseverazioni consistono in un lavoro di certificazione che rende utilizzabili in sede legale tutti gli elementi di prova contenuti nei dispositivi elettronici (telefoni cellulari, computer, tablet, registratori).

È all’ordine del giorno, ormai, infatti, che i suddetti dispositivi contengano prove di notevole importanza, talvolta anche fondamentale, in ambito giuridico. Tali prove, per poter entrare di diritto nell’ambito di un procedimento, civile o penale che sia, necessitano del lavoro di un perito che provveda a inserirle in una relazione tecnica, seguendo un preciso protocollo. Tale relazione, per l’appunto, prende il nome di asseverazione.

Nel caso di file audio di qualsiasi natura, l’investigatore/perito si occupa anche della trascrizione degli stessi e – laddove necessario – dell’ottimizzazione di quelli qualitativamente più disturbati o scadenti. Lo stesso lavoro mirato a migliorare la qualità dei file digitali può riguardare anche le fotografie e i video.

Oltre all’acquisizione dei dati oggetto di asseverazione, compito di quest’ultima è anche quello di verificarne e certificarne la provenienza e l’integralità, e di estrapolare i dettagli tecnici dei supporti nei quali sono contenuti.

Sono oggetto di asseverazione:

  • messaggi di chat e relative note vocali, inerenti a qualunque applicazione di messaggistica: WhatsApp, Messenger, et alter;
  • sms;
  • contenuti dei social media, come per esempio i post di Facebook, Instagram, Linked-In, Twitter (X), Skype;
  • registrazioni telefoniche;
  • registrazioni ambientali;
  • fotografie;
  • video;
  • mail;
  • note;

Ci avvaliamo altresì di consulenti altamente specializzati su tematiche relative a digital forensic e cybersecurity. Sono incluse in questo servizio tutte quelle attività che, in ambito privato o aziendale, possono essere svolte a supporto della parte nelle indagini difensive o, in ambito pubblico, come ausilio a Magistrati, Procure e Forze dell’Ordine.

Le suddette attività professionali possono essere svolte sia per accertamenti tecnici ripetibili, in ottemperanza all’articolo 359 c.p.p., sia come CTP in sede di accertamenti irripetibili, caso in cui è prevista la nomina di un consulente e la presenza delle parti nel corso delle operazioni peritali.