Indagini difensive

Richieste dal difensore all’investigatore, le indagini difensive si concretizzano nella ricerca e individuazione di elementi probatori utili nell’ambito del procedimento penale, ai sensi dell’art. 222 del D. Lgs. n. 271/1989 e dell’art. 327-bis c.p.p. Quest’ultimo articolo, infatti, riconosce al difensore la facoltà di avvalersi dell’investigatore privato, la cui autorizzazione a espletare indagini difensive deve essere rilasciata dall’organo prefettizio.

L’investigatore, in possesso di apposito e dettagliato mandato del difensore, può intervenire in ogni stato e grado del procedimento, quindi non solo durante le indagini preliminari, bensì anche nelle fasi precedenti all’instaurazione del procedimento penale. In particolare, l’art. 391-nonies c.p.p. prevede infatti che si possa svolgere anche attività investigativa preventiva, per la sola eventualità che si instauri un procedimento penale.

L’investigatore privato autorizzato deve svolgere le proprie indagini – personalmente o a mezzo di collaboratori – con la dovuta diligenza e professionalità, fornendo al difensore tutte le informazioni raccolte durante la propria attività. Tuttavia i risultati dell’indagine potrebbero essere anche – in tutto o in parte – svantaggiosi per la strategia difensiva del legale. Di conseguenza, confidenzialità e riservatezza rispetto a tali informazioni risultano elementi essenziali e tipici del contratto stipulato tra investigatore privato e difensore, a cui spetta la responsabilità e l’arbitrarietà rispetto alla scelta del materiale da includere nel proprio fascicolo.

Per acquisire notizie, non solo il difensore, ma anche gli investigatori privati possono conferire con le persone in grado di riferire circostanze utili ai fini dell’attività investigativa (art. 391-bis). Trattasi del cosiddetto colloquio rispetto al quale la norma prevede che l’acquisizione delle notizie avvenga attraverso una interlocuzione non documentata.

Viene riconosciuta all’investigatore privato la possibilità di svolgere anche attività non direttamente contemplate e disciplinate dalla legge. Tra i cosiddetti atti atipici rientrano i pedinamenti (anche a mezzo di strumenti tecnologici), gli appostamenti, le riprese video-fotografiche e ogni altra attività idonea all’accertamento dei fatti, tra cui l’acquisizione di notizie e documenti di libero accesso presso Camere di Commercio, Conservatorie dei Registri Immobiliari, Pubblici Registri Automobilistici, studi notarili.

Le indagini difensive sono quindi precise attività di investigazione poste in essere dal difensore, nell’interesse del proprio assistito, che procedono parallelamente a quelle del Pubblico Ministero (art. 11, legge n. 397/2000), sebbene con le dovute differenze, in quanto l’attività investigativa difensiva:

  • è meramente facoltativa, in contrapposizione alla obbligatorietà tipica delle investigazioni del Pubblico Ministero;
  • ha una finalità unilaterale, nel senso che mira esclusivamente alla difesa dell’assistito, laddove il Pubblico Ministero, ex art. 358 c.p.p., deve anche svolgere accertamenti a favore dell’indagato;
  • è priva di poteri coercitivi (la persona informata sui fatti, per esempio, diversamente da come accade con il Pubblico Ministero, ha la facoltà di non rispondere alla richiesta di informazioni e dichiarazioni posta in essere dall’investigatore).