Richieste dal difensore all’investigatore, le indagini difensive si concretizzano nella ricerca e individuazione di elementi probatori utili nell’ambito del procedimento penale, ai sensi dell’art. 222 del D. Lgs. n. 271/1989 e dell’art. 327-bis c.p.p. Quest’ultimo articolo, infatti, riconosce al difensore la facoltà di avvalersi dell’investigatore privato, la cui autorizzazione a espletare indagini difensive deve essere rilasciata dall’organo prefettizio.
L’investigatore, in possesso di apposito mandato, può intervenire in ogni stato e grado del procedimento, quindi non solo durante le indagini preliminari, bensì anche nelle fasi precedenti all’instaurazione del procedimento penale. In particolare, l’art. 391-nonies c.p.p. prevede infatti che si possa svolgere anche attività investigativa preventiva, per la sola eventualità che si instauri un procedimento penale.
Le indagini difensive sono quindi precise attività di investigazione poste in essere dal difensore, nell’interesse del proprio assistito, che procedono parallelamente a quelle del Pubblico Ministero (art. 11, legge n. 397/2000), sebbene con le dovute differenze, in quanto l’attività investigativa difensiva:
- è meramente facoltativa, in contrapposizione alla obbligatorietà tipica delle investigazioni del Pubblico Ministero;
- ha una finalità unilaterale, nel senso che mira esclusivamente alla difesa dell’assistito, laddove il Pubblico Ministero, ex art. 358 c.p.p., deve anche svolgere accertamenti a favore dell’indagato;
- è priva di poteri coercitivi (la persona informata sui fatti, per esempio, diversamente da come accade con il Pubblico Ministero, ha la facoltà di non rispondere alla richiesta di informazioni e dichiarazioni posta in essere dall’investigatore).